Lo Statuto della Musica Cittadina Pontremoli
PREMESSA
L’associazione denominata “Musica Cittadina Pontremoli”, è un sodalizio di volontariato il cui anno di fondazione risale al 1° giugno 1832 e l’attuale denominazione è assunta dalla delibera del Consiglio Comunale della Città n.85 del 09/02/1979. Iscritta, con atto dirigenziale n.1113 del 24/05/2018, all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Sezione di Massa – Carrara – di cui alla Legge Regionale Toscana 42/2002.
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituito in Pontremoli, nel rispetto del d.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Musica Cittadina Pontremoli APS”, assume la forma giuridica di Associazione non Riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico essendo l’Associazione iscritta all’Albo Regionale e con la previsione di passaggio automatico al RUNTS quando sarà operativo.
L’Associazione ha sede in Pontremoli, Via di Porta Parma, n. 64
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2 – STATUTO
L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ARTICOLO 3 – EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle Disposizione sulla Legge in Generale al Codice Civile.
ARTICOLO 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’associazione è una BANDA MUSICALE ed ha quale scopo le seguenti attività:
- Promozione e diffusione della cultura musicale;
- Sviluppo dell’associazionismo e del volontariato musicale;
- Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica di strumenti bandistici e più in generale di tutti gli strumenti musicali;
- Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- Organizzazione e realizzare, anche per conto di terzi, concerti, manifestazioni, raduni e rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- Incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- Realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
- Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni svolte dall’associazione sono ricomprese tra le seguenti azioni di interesse generale previste dall’articolo 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- l) formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. Rientrano tra le suddette operazioni anche operazioni commerciali il cui guadagno è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle attività principali sopra indicate.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del d.lgs. 117/2017.
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. La domanda dell’associato minore di età dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
L’eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; il minore di età non potrà essere eletto;
- Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; il diritto di voto per il minore di età sarà esercitato da chi ne esercita la patria potestà;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
E il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
ARTICOLO 8 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione in conformità alle disposizioni di legge. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
Rientra tra i casi di esclusione la mancata partecipazione all’attività sociale per almeno 12 mesi senza motivata giustificazione o il mancato versamento della quota sociale se prevista entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ARTICOLO 10 – GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
ARTICOLO 11 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano.
È composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati, con partecipazione sociale attiva ed in regola con il versamento della quota sociale ove prevista e come meglio definito dall’art. 9 del presente statuto.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso apposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire alternativamente o congiuntamente a mezzo di lettera, fax, e-mail spedite al recapito risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ARTICOLO 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
- Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da numero 8 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
Ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
In particolare, tra le altre competenze:
- Amministra l’associazione;
- Attua le deliberazioni dell’assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Nomina il Maestro Direttore e gli insegnanti della scuola di musica e decide su eventuali compensi;
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audio videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.
In caso di dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione provvisoria seguendo la graduatoria dei Consiglieri non eletti. Il mandato dei nuovi consiglieri scadrà comunque alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
All’interno del Consiglio Direttivo sono nominati:
- Il Presidente
- Il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo a svolgere le pubbliche relazioni;
- Il Tesoriere il quale ha la responsabilità della tenuta della contabilità, della redazione del Bilancio e della relazione annuale da presentare all’Assemblea;
- Il Provveditore il quale cura la tenuta dell’archivio e del patrimonio strumentale ed accerta le eventuali necessità del sodalizio;
- Il Segretario il quale redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, cura il disbrigo dell’Assemblea e tiene l’elenco degli Associati e degli Associati Volontari
ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Il presidente è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS.
Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 17 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del d.lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal d.lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 18 – LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- Quote associative, se previste;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del RUNTS.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017;
ARTICOLO 20 – I BENI
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ARTICOLO 21 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 22 – BILANCIO
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. É redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ARTICOLO 23 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ARTICOLO 24 – PERSONALE RETRIBUITO
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del d.lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ARTICOLO 25 – RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ARTICOLO 26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 117/2017. Spetta al Consiglio Direttivo in carica indicare l’ente beneficiario.
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
ARTICOLO 28 – NORMA TRANSITORIA
- Il presente Statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle vigenti leggi e normative.
- Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, allo stesso è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell’Associazione sarà “MUSICA CITTADINA PONTREMOLI APS”.
Approvato con Assemblea Straordinaria in data 25 ottobre 2019